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Stato dell’arte sul ruolo dell’ingegnere clinico a livello istituzionale

Il Senato ha approvato nel primo step del suo iter legislativo l’ex DdL proposto prima dell’estate dal Ministero della Salute per l’ambito “Rischio Clinico e Servizi di Ingegneria Clinica”.
Esso è stato collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2008 ed ha come titolo: "Interventi per la qualità e la sicurezza del Servizio Sanitario Nazionale".
Come si può esservare, l’Art. 18 non ha recepito purtroppo le proposte di modifica presentate da AIIC, anche se si tratta comunque di un primo e fondamentale passo storico per lo sviluppo della professione dell'ingegnere clinico.
Degno di nota anche l’Art. 17 nel quale si promuove l’attività di Health Technology Assessment come strumento per il governo dell’innovazione tecnologica in sanità attraverso l’istituzione di un “Comitato Strategico” ad hoc.

Proposte di modifica presentate da AIIC:

Art. 1 – comma 2 del DdL 11/5/07: Sicurezza delle cure (Art. 5 – comma 2 del DdL 05/ 7 /07) – Versione ORIGINALE:

“Le regioni e province autonome, nell’ambito delle rispettive funzioni istituzionali, assicurano in ogni Azienda sanitaria, o in ambiti sovraziendali individuati dalle Regioni, al cui interno operino uno o più ospedali, il servizio di ingegneria clinica che garantisca l’uso sicuro, efficiente ed economico dei dispositivi medici costituiti da apparecchi e impianti, i quali devono essere sottoposti a procedure di accettazione, ivi compreso il collaudo, nonché di manutenzione preventiva e correttiva e a verifiche periodiche di sicurezza, funzionalità e qualità secondo lo stato dell’arte. Il servizio di ingegneria clinica contribuisce alla programmazione delle nuove acquisizioni e alla formazione del personale sull’uso delle tecnologie”.

Proposta di modifica al testo del DdL da parte di AIIC:

“Le regioni e province autonome, nell’ambito delle rispettive funzioni istituzionali, assicurano in ogni Azienda sanitaria, o in ambiti sovraziendali individuati dalle Regioni, al cui interno operino uno o più ospedali, la strutturazione del  Servizio di Ingegneria Clinica che garantisca l’uso sicuro, efficiente ed economico dei dispositivi medici con particolare (ma non esclusivamente) attenzione alle apparecchiature, ai sistemi ed e agli impianti tecnologici (compresi i loro componenti hardware e software), i quali devono essere sottoposti a procedure di accettazione, ivi compreso il collaudo, nonché di manutenzione preventiva e correttiva e a verifiche periodiche di sicurezza, funzionalità e qualità secondo lo stato dell’arte. Il servizio di ingegneria clinica contribuisce alla programmazione delle nuove acquisizioni e alla formazione del personale sull’uso delle tecnologie biomediche ed equiparato ad altri servizi sanitari o tecnici può anche essere inserito con gli stessi in una organizzazione dipartimentale secondo le facoltà organizzative delle singole Regioni”.

Il DdL è attualmente registrato come “atto Senato nr. 1920”, e comunicato alla presidenza del Senato l’ 11 dicembre 2007. Assegnato alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') in sede referente il 16 gennaio 2008. Annuncio nella seduta ant. n. 277 del 17 gennaio 2008.  Non è stato fatto “passare” con la Finanziaria del 2008 (alla quale è stato invece collegato e fatto approvare il disegno di legge sul “welfare)
Il DdL Turco dovrà seguire il normale e complesso iter parlamentare, del quale non è possibile prevedere procedure e tempi.