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| luglio 2010 | ||||||
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Archivio
Novità Istituzionali sul SIC
Carissimi soci,
sono a comunicarvi che lex DdL proposto prima dellestate dal Ministero della Salute (cfr. articolo sul sito
www.aiic.it
comprese le proposte di AIIC) per lambito Rischio Clinico e Servizi di Ingegneria Clinica è stato inserito il 15/11 us col titolo Interventi per la qualità e la sicurezza del Servizio Sanitario Nazionale (collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2008), a seguito dellapprovazione nel primo step del suo iter legislativo del Senato (cfr. file qui allegato e disponibile sul Ns. sito nellultima versione).
Purtroppo lArt. 18 (cfr. comma 2, pag. 46/56) non ha recepito nessuna delle proposte di modifica presentate da AIIC attraverso il Sottosegretario ZUCCHELLI per non incrementare ulteriormente lostracismo che si è avuto al Ns. progressivo riconoscimento da parte di alcune professioni e funzioni ministeriali non avendo potuto, a maggior ragione, proporre lintero iter su cui ha lavorato il Ns. GdL_IC (cfr. requisiti formativi e curriculari dellIngegnere Clinico, strutturazione del SIC, dimensionamento, organizzazione, responsabilità, formazione ed aggiornamento continuo, risorse, etc.).
Tali aspetti critici, concretamente qualificanti la Ns. presenza e stabilità professionale/aziendale, potrebbero costituire addirittura un aspetto negativo nellottica di non riuscire a gestire, con risorse appropriate ed adeguate, un SIC interno che, nella sola versione minimalista, dovrebbe almeno comprendere un team di 2 Ingeneri Clinici (Senior + Junior oltre a personale Tecnico Biomedico e Amministrativo per ogni AO/ASL/IRCCS), fino ai SIC di eccellenza con personale raddoppiato/triplicato (cfr. AO/ASL di Modena, Parma, Bologna, Trieste, Bolzano e/o gli IRCCS Bambino Gesù di Roma, Policlinico S. Matteo di Pavia, Casa Sollievo della Sofferenza di S.G. Rotondo) per lo svolgimento di tutte le funzioni previste dal Ns. Statuto e a livello internazionale. In altri termini, tale format dellArt. 18 ci costringerà a porre tutta la Ns. attenzione affinché la successiva norma attuativa (Decreto Legge, Proposta di Legge, Decreto Legislativo) non lasci spazio al paradosso di un presidio della funzione SIC
senza gli Ingegneri Clinici!
Tuttavia, occorre anche riconoscere che trattasi di un passo storico per la Ns. professione poiché, per la prima volta nel panorama legislativo nazionale, lIngegneria Clinica riceve un riconoscimento istituzionale ancorché quasi di principio (ovvero senza nessun tipo di declinazione operativa/organizzativa). A questo punto, e pur con la vigilanza di cui sopra ben chiara al Direttivo Nazionale, è da auspicare che tale norma ritorni indenne al Senato dopo la discussione ed il voto alla Camera per costituire il punto di partenza su cui catalizzare, con ogni mezzo, il processo virtuoso che ci sta a cuore!
Degno di nota è anche lArt. 17 (cfr. Sistema Nazionale linee guida e valutazione delle tecnologie sanitarie, pag. 45/56) nel quale si promuove lattività di Health Technology Assessment come strumento per il governo dellinnovazione tecnologica in sanità attraverso listituzione di un Comitato Strategico ad hoc.
Contando di informarVi in real time degli sviluppi sottesi alle Ns. battaglie, colgo loccasione per augurarvi buon lavoro!
Dott. Ing. Pietro DERRICO
(Presidente AIIC)





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