


ROMA, 27 LUGLIO 2020 – E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di Sabato 20 giugno 2020, il Decreto 27 febbraio 2020, n. 60. “Regolamento recante l’individuazione dei requisiti per l’iscrizione nell’Elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici ai sensi dell’articolo 10, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 3”.
Il Decreto – firmato dai Ministri Bonafede (Giustizia) e Speranza (Salute) – trova le sue basi legislative nella Legge 11 gennaio 2018, n. 3 (“Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”) ed in particolare attua l’art.10 (“Elenco nazionale degli ingegneri biomedici e clinici: 1. È istituito presso l’Ordine degli ingegneri l’elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici”), che ha messo ordine all’interno di una delle professioni emergenti e più dinamiche del sistema healthcare.
Grande soddisfazione è stata espressa congiuntamente dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) e dall’Associazione Nazionale Ingegneri Clinici (AIIC) per il traguardo raggiunto, frutto di un lavoro comune durato anni, tra intense consultazioni, confronti professionali e dialoghi istituzionali. “Sono ormai trascorsi diversi anni – ha dichiarato Armando Zambrano, Presidente del Consiglio Nazionale Ingegneri – da quando il CNI ha deciso di fare propria l’istanza degli ingegneri attivi nel settore della sanità che spingevano per un loro riconoscimento. In questi anni siamo riusciti a portare avanti l’idea che l’ingegnere clinico ha una sua specificità e quindi siamo decisamente soddisfatti per il risultato raggiunto”.
“Il plauso della nostra Associazione per la pubblicazione del Regolamento si unisce alla certezza che adesso dobbiamo rimboccarci le maniche con maggior convinzione per rappresentare la nostra professione”, sottolinea Lorenzo Leogrande, Presidente dell’Associazione Nazionale Ingegneri Clinici, ”Il Decreto è frutto di un lungo lavoro congiunto, fatto di dialoghi e approfondimenti con le Istituzioni. Nel concreto con l’Elenco certificato si avvia oggi un nuovo percorso per gli ingegneri clinici che differenzia le competenze e le certifica. L’iscrizione nell’Elenco sarà una forma di evidente riconoscimento professionale di cui potrà godere tutto il Sistema Sanitario e di cui beneficeranno i cittadini italiani che domandano servizi sanitari di qualità e sicurezza sempre maggiori. Questo riconoscimento ci sembra oggi quanto mai utile e necessario, proprio in riferimento all’evoluzione in senso tecnologico che sta vivendo il SSN, evoluzione che domanda la presenza di professionisti qualificati e certificati. Affinchè questo si realizzi stiamo congiuntamente ipotizzando l’avvio di una convenzione da presentare al CNI che assicuri il percorso più agile ed accessibile per l’iscrizione all’Elenco anche da parte dei tanti giovani ingegneri clinici che negli ultimi anni sono usciti dalle università italiane”.
Vale la pena ricordare che il Decreto prevede, nell’art.1, che l’Elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici sia tenuto dal Consiglio Nazionale Ingegneri, che ne cura la pubblicazione e l’aggiornamento periodico. L’inserimento nell’Elenco, evidentemente, è subordinato all’iscrizione attiva all’Albo degli Ingegneri. “Oggi gli ingegneri clinici che sono attivi in ambito sanitario svolgono un ruolo determinante”, ha commentato Angelo Valsecchi, Consigliere Segretario del CNI e referente per l’ingegneria biomedica, “Controllano e gestiscono molti aspetti dei processi e dell’organizzazione sanitaria che chiamano in causa componenti, strumentazioni e reti ad altissima tecnologia.“
IL DECRETO NELLO SPECIFICO
Il Decreto 27 febbraio 2020, n. 60, “Regolamento recante l’individuazione dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici ai sensi dell’articolo 10, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 3”, consta di sei articoli:
Art. 1. Tenuta dell’elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici
Art. 2. Ambito di competenza professionale
Art. 3. Requisiti di iscrizione
Art. 4. Procedura di iscrizione
Art. 5. Certificazione delle competenze
Art. 6. Clausola di invarianza finanziaria
In particolare, all’art.1, si precisa che “l’elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici, istituito a norma dell’articolo 10, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, è tenuto dal Consiglio nazionale degli ingegneri, che ne cura la pubblicazione e l’aggiornamento periodico”. All’art. 2 si definisce invece l’ambito di competenza per le sezioni A e B. La sezione A comprenderà “l’ingegnere biomedico e clinico che ha competenza professionale nelle seguenti attività tipiche documentabili: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, l’attività di installazione, il collaudo, la gestione, il controllo, la manutenzione, le verifiche e la valutazione di appropriatezza tecnologica di progetti-prodotti-processi, la formazione e l’assistenza all’uso di dispositivi, dispositivi medici e diagnostici in vitro, materiali, processi, macchine ed impianti per la salute, sia nella libera professione sia nelle imprese manifatturiere o di servizi che nelle amministrazioni pubbliche, enti privati e istituti di ricerca”. La sezione B, invece, comprenderà “l’ingegnere biomedico e clinico iunior che ha competenza professionale nelle seguenti attività tipiche documentabili: il concorso e la collaborazione alle attività di pianificazione, progettazione, sviluppo, direzione lavori, stima, attività di installazione, collaudo, gestione, controllo, manutenzione, verifiche e valutazione di appropriatezza tecnologica di progetti-prodotti-processi, formazione e assistenza all’uso di dispositivi, dispositivi medici e diagnostici in vitro, materiali, processi, macchine ed impianti per salute, sia nella libera professione e nelle imprese manifatturiere o di servizi, sia nelle amministrazioni pubbliche, enti privati e istituti di ricerca, nonché direttamente le attività di cui sopra che implichino l’uso di metodologie standardizzate o di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva”.
Di seguito è possibile scaricare il comunicato stampa completo.